Approfondimento · Scuola
Al termine di una supplenza capita spesso che restino giorni di ferie maturati e mai goduti, che l’amministrazione rifiuta di pagare richiamando il divieto di monetizzazione introdotto nel 2012 per i dipendenti pubblici. La Corte di Cassazione, in linea con il diritto dell’Unione europea, ha chiarito che quel divieto non opera in automatico: il docente perde il diritto al pagamento solo se la scuola prova di averlo invitato a godere delle ferie e di averlo avvisato, con chiarezza e per tempo, che in caso contrario le avrebbe perse senza compenso.
Non è sufficiente affermare che il docente fosse in ferie “d’ufficio” durante la sospensione delle lezioni: in quei periodi l’insegnante può essere chiamato ad altre attività, e il collocamento in ferie richiede una sua domanda o un provvedimento del dirigente. Le stesse regole valgono per le giornate di riposo per festività soppresse. Secondo l’orientamento prevalente, il diritto si prescrive in dieci anni.
Cosa fa lo Studio: ricostruisce contratti e periodi di servizio, calcola l’indennità spettante, invia la richiesta all’amministrazione e promuove ricorso davanti al giudice del lavoro.
Via Cosseria 2, 20136 Milano (MI)
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