Approfondimento · Scuola
I docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato vengono pagati, anno dopo anno, sempre secondo la fascia stipendiale iniziale, come se ogni supplenza fosse il primo giorno di lavoro, mentre i colleghi di ruolo vedono crescere lo stipendio con l’anzianità. Il principio europeo di non discriminazione dei lavoratori a termine (clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) vieta questa disparità: a parità di mansioni, anche al supplente spettano gli aumenti legati all’anzianità di servizio effettivamente maturata.
Si tratta di un diritto ormai consolidato, riconosciuto dalla Corte di Cassazione e da numerosissime sentenze dei Tribunali del lavoro, molte delle quali ottenute dallo Studio.
Cosa si può ottenere: il pagamento delle differenze tra lo stipendio percepito e quello corrispondente all’anzianità maturata, con interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale; il corretto inquadramento stipendiale per i contratti in corso. Il diritto può essere fatto valere sia da chi è ancora precario sia da chi è stato nel frattempo immesso in ruolo, per gli anni di precariato.
Cosa fa lo Studio: ricostruisce tutti i contratti a termine e l’anzianità maturata, calcola le differenze dovute anno per anno, promuove il ricorso davanti al giudice del lavoro e ne segue l’esecuzione.
Via Cosseria 2, 20136 Milano (MI)
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