Approfondimento · Scuola
La Direttiva europea 1999/70/CE vieta di utilizzare contratti a termine in successione per coprire esigenze stabili, e la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza Mascolo, ha censurato il sistema italiano del precariato scolastico. Poiché nel pubblico impiego il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato, la tutela del lavoratore passa per il risarcimento del danno, che l’art. 36 del d. lgs. 165/2001 predetermina in una somma compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione.
Si tratta però di un contenzioso in cui non esistono soluzioni valide per tutti. La giurisprudenza in materia è in continua evoluzione e gli orientamenti cambiano sensibilmente da tribunale a tribunale: incidono, tra l’altro, la durata complessiva dei contratti, il tipo di posto coperto (vacante o su supplenza temporanea), l’eventuale immissione in ruolo e il modo in cui è avvenuta, che alcuni giudici considerano sufficiente a riparare l’abuso, la sussistenza di eventuali concorsi che abbiano consentito l’eventuale immissione in ruolo. Per questo, prima di proporre il ricorso, è indispensabile esaminare la situazione specifica di ciascun lavoratore e valutare con lui, con franchezza, le reali possibilità di successo davanti al tribunale competente.
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